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CoLAP ha la finalità di riunire le Libere Associazioni Professionali

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IL REGOLAMENTO COLAP REGIONALE
IL REGOLAMENTO REGIONALE
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
SCOPI
ASSOCIATI
AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ORGANI DEL CoLAP 
L’ASSEMBLEA
IL COMITATO ESECUTIVO
IL COORDINATORE REGIONALE
CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI
NORME TRANSITORIE 

Art. 1
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1 E’ costituito il CoLAP Toscana – Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali - libera Associazione apartitica, apolitica e senza fine di lucro, con sede in Scandicci, (Fi), Via Pisana n° 194/E e durata illimitata, che fa proprio il regolamento del Colap Nazionale ed adotta il presente regolamento

Art. 2
SCOPI

1 Il CoLAP Toscana costituisce l’emanazione del CoLAP Nazionale al fine di rappresentare in sede regionale le istanze del Colap Nazionale.

Art. 3
ASSOCIATI

1 Possono aderire al CoLAP Toscana le libere Associazioni professionali e Federazioni di associazioni che ne facciano richiesta, che siano preventivamente iscritte al CoLAP Nazionale e che operino nella Regione: ogni Associazione può indicare al Coordinatore Regionale un proprio rappresentante locale.

Art. 4
AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

1 Le richieste di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Coordinatore Regionale che controllerà l’effettiva operatività dell’Associazione nella regione: in mancanza di risposta negativa entro i successivi 30 giorni la domanda si intenderà accolta.

2 La richiesta di ammissione di un nuovo Associato viene comunicata al COLAP Nazionale

Art. 5
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo viene meno:
• per cessazione delle attività dell’ Associato nella regione;
• per dimissioni dell’ Associato;
• per il venir meno dello status di iscritto al CoLAP Nazionale

Art. 6
ORGANI

Sono organi del CoLAP regionale
• l’Assemblea;
• il Comitato esecutivo;
• il Coordinatore Regionale;
• il Comitato dei Probiviri con l’incarico di dirimere eventuali divergenze tra gli Associati, tra gli associati ed il CoLAP Toscana, tra gli Associati e l’Utenza. Per la sua composizione, elezione e funzionamento valgono le regole stabilite per il Comitato Esecutivo. Le decisioni del Comitato dei Probiviri potranno essere impugnate presso il Comitato dei Probiviri Nazionale, secondo le regole stabilite per quest’ultimo.

Art. 7
L’ASSEMBLEA

1 L’Assemblea è composta da tutte le Associazioni aderenti; essa è l’organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all’esistenza ed attività del Coordinamento.

2 All’Assemblea partecipa il Presidente della Associazione aderente o un suo delegato purché facente parte di una Associazione aderente al Colap regionale e munito di poteri: la stessa persona non può ricevere più di due deleghe.

3 L’Assemblea si riunisce con convocazione del Coordinatore Regionale da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni.

4 L’Assemblea deve tenersi almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile.

5 Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza e sono valide con la presenza di almeno un terzo delle Associazioni aderenti, tranne quelle riguardanti le modifiche al presente regolamento che dovranno contare sulla presenza di almeno la metà degli aderenti.

6 Le votazioni per le elezioni del Comitato Esecutivo, del Coordinatore Regionale, del Comitato dei Probiviri sono effettuate a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni per alzata di mano.

I. Le spese del Comitato Esecutivo regionale sono a carico del Coordinamento Nazionale

II. Le delibere della assemblea devono essere trasmesse a cura del Coordinatore regionale, al CoLAP Nazionale entro 15 giorni dalla loro assunzione. Divengono esecutive nei successivi 15 giorni in assenza di osservazioni da parte del CoLAP Nazionale.

Art. 8
IL COMITATO ESECUTIVO

1 Il Comitato esecutivo è formato da i coordinatori delle macro – aree professionali (Economico – Giuridico - Area Tecnica – Area Sociale – Sanitaria) oltre al Coordinatore regionale.

2 Le decisioni di attuazione delle delibere assembleari e gestionali sono di competenza del Comitato Esecutivo.

3 Su proposta del Coordinatore Regionale, il Comitato Esecutivo può affidare a singoli Consiglieri deleghe operative specifiche.

4 Gli incarichi sono volontari e personali, ma decadono qualora il titolare non faccia più parte di alcuna Associazione aderente al Colap regionale : in caso di decadenza o dimissioni di un compenente del Comitato esecutivo gli altri membri provvederanno a cooptare un altro componente che rimarrà in carica fino alla prima assemblea utile.

5 Nel caso di decadenza o dimissioni della metà del Comitato, il Coordinatore Regionale deve convocare senza indugio l’Assemblea che procederà al rinnovo dell’intero Comitato Esecutivo.

6 Per essere eletti Consiglieri è necessario che le Associazione aderenti formalizzino la candidatura almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, fornendo anche un breve curriculum vitae del candidato.

7 Il Coordinatore Regionale porterà a conoscenza degli Associati tutte le candidature pervenute.

8 Ogni Associazione aderente ha il diritto di votare un massimo di tre candidati.

9 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Coordinatore Regionale con preavviso di 7 giorni.

10 Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti varrà la delibera contenente il voto del Coordinatore Regionale.

11 Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere trasmesse a cura del coordinatore regionale al CoLAP Nazionale entro 15 giorni dalla loro assunzione. Divengono esecutive nei successivi 15 giorni in assenza di osservazioni da parte del CoLAP Nazionale.

12 La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta decadenza dalla carica.

Art. 9
IL COORDINATORE REGIONALE

1 Il Coordinatore Regionale è eletto dall’Assemblea degli Associati. Egli rappresenta il CoLAP nei confronti dei terzi nell’ambito della Regione di appartenenza

2 Per essere eletto Coordinatore Regionale è necessario la formalizzazione della candidatura almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Le candidature presentate vengono portate a conoscenza di tutti gli Associati. Valgono per il resto le norme stabilite per il Comitato esecutivo.

3 Per assumere validità la nomina del coordinatore regionale deve essere ratificata dal CoLAP Nazionale, il quale si deve esprimere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

I libri sociali del Coordinamento Regionale sono il Libro Soci ed il Libro Verbali che verranno tenuti e custoditi dal Coordinatore Regionale, previa loro siglatura da parte dello stesso al primo uso.

Art. 11
CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI

1 Le cariche di cui gli articoli 6 hanno la durata di tre anni.

2 Le comunicazioni di cui gli articoli 7, 8 e 9 sono valide anche se inviate per e-mail, con richiesta di ricvuta, all’indirizzo delle Associazioni aderenti. e dei Coordinatori per quanto di pertinenza

Art. 12

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide le norme di legge

Art. 13
NORME TRANSITORIE

Le cariche in essere al momento dell’adozione del presente Regolamento vengono confermate per il primo triennio; Il Comitato dei Probiviri verrà nominato non appena la Regione avrà specificato le direttive di competenza e comunque non oltre i prossimi 3 mesi.
Il Comitato Esecutivo è delegato a mettere in essere quanto necessario all’attuazione del presente regolamento che verrà registrato all’Ufficio Atti Privati.

Firenze 28/11/2003
 
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