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IL REGOLAMENTO COLAP
REGIONALE |
IL
REGOLAMENTO REGIONALE
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
SCOPI
ASSOCIATI
AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ORGANI DEL CoLAP
L’ASSEMBLEA
IL COMITATO ESECUTIVO
IL COORDINATORE REGIONALE
CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI
NORME TRANSITORIE
Art. 1
COSTITUZIONE - SEDE -
DURATA
1 E’
costituito il CoLAP Toscana – Coordinamento delle Libere
Associazioni Professionali - libera Associazione apartitica,
apolitica e senza fine di lucro, con sede in Scandicci, (Fi), Via
Pisana n° 194/E e durata illimitata, che fa proprio il regolamento
del Colap Nazionale ed adotta il presente regolamento
Art. 2
SCOPI
1 Il CoLAP Toscana costituisce l’emanazione del CoLAP Nazionale al
fine di rappresentare in sede regionale le istanze del Colap
Nazionale.
Art. 3
ASSOCIATI
1 Possono aderire al CoLAP Toscana le libere Associazioni
professionali e Federazioni di associazioni che ne facciano
richiesta, che siano preventivamente iscritte al CoLAP Nazionale e
che operino nella Regione: ogni Associazione può indicare al
Coordinatore Regionale un proprio rappresentante locale.
Art. 4
AMMISSIONE DI NUOVI
ASSOCIATI
1 Le richieste di ammissione a Socio devono essere indirizzate al
Coordinatore Regionale che controllerà l’effettiva operatività
dell’Associazione nella regione: in mancanza di risposta negativa
entro i successivi 30 giorni la domanda si intenderà accolta.
2 La richiesta di ammissione di un nuovo Associato viene
comunicata al COLAP Nazionale
Art. 5
CESSAZIONE DEL
RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo viene meno:
• per cessazione delle attività dell’ Associato nella regione;
• per dimissioni dell’ Associato;
• per il venir meno dello status di iscritto al CoLAP Nazionale
Art. 6
ORGANI
Sono organi del CoLAP regionale
• l’Assemblea;
• il Comitato esecutivo;
• il Coordinatore Regionale;
• il Comitato dei Probiviri con l’incarico di dirimere eventuali
divergenze tra gli Associati, tra gli associati ed il CoLAP
Toscana, tra gli Associati e l’Utenza. Per la sua composizione,
elezione e funzionamento valgono le regole stabilite per il
Comitato Esecutivo. Le decisioni del Comitato dei Probiviri
potranno essere impugnate presso il Comitato dei Probiviri
Nazionale, secondo le regole stabilite per quest’ultimo.
Art. 7
L’ASSEMBLEA
1 L’Assemblea è composta da tutte le Associazioni aderenti; essa è
l’organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all’esistenza
ed attività del Coordinamento.
2 All’Assemblea partecipa il Presidente della Associazione
aderente o un suo delegato purché facente parte di una
Associazione aderente al Colap regionale e munito di poteri: la
stessa persona non può ricevere più di due deleghe.
3 L’Assemblea si riunisce con convocazione del Coordinatore
Regionale da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni.
4 L’Assemblea deve tenersi almeno una volta all’anno, entro il 30
Aprile.
5 Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza e sono
valide con la presenza di almeno un terzo delle Associazioni
aderenti, tranne quelle riguardanti le modifiche al presente
regolamento che dovranno contare sulla presenza di almeno la metà
degli aderenti.
6 Le votazioni per le elezioni del Comitato Esecutivo, del
Coordinatore Regionale, del Comitato dei Probiviri sono effettuate
a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni per alzata di mano.
I. Le spese del Comitato Esecutivo regionale sono a carico del
Coordinamento Nazionale
II. Le delibere della assemblea devono essere trasmesse a cura del
Coordinatore regionale, al CoLAP Nazionale entro 15 giorni dalla
loro assunzione. Divengono esecutive nei successivi 15 giorni in
assenza di osservazioni da parte del CoLAP Nazionale.
Art. 8
IL COMITATO ESECUTIVO
1 Il Comitato esecutivo è formato da i coordinatori delle macro –
aree professionali (Economico – Giuridico - Area Tecnica – Area
Sociale – Sanitaria) oltre al Coordinatore regionale.
2 Le decisioni di attuazione delle delibere assembleari e
gestionali sono di competenza del Comitato Esecutivo.
3 Su proposta del Coordinatore Regionale, il Comitato Esecutivo
può affidare a singoli Consiglieri deleghe operative specifiche.
4 Gli incarichi sono volontari e personali, ma decadono qualora il
titolare non faccia più parte di alcuna Associazione aderente al
Colap regionale : in caso di decadenza o dimissioni di un
compenente del Comitato esecutivo gli altri membri provvederanno a
cooptare un altro componente che rimarrà in carica fino alla prima
assemblea utile.
5 Nel caso di decadenza o dimissioni della metà del Comitato, il
Coordinatore Regionale deve convocare senza indugio l’Assemblea
che procederà al rinnovo dell’intero Comitato Esecutivo.
6 Per essere eletti Consiglieri è necessario che le Associazione
aderenti formalizzino la candidatura almeno 15 giorni prima della
data dell’Assemblea, fornendo anche un breve curriculum vitae del
candidato.
7 Il Coordinatore Regionale porterà a conoscenza degli Associati
tutte le candidature pervenute.
8 Ogni Associazione aderente ha il diritto di votare un massimo di
tre candidati.
9 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Coordinatore Regionale con
preavviso di 7 giorni.
10 Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti varrà la delibera contenente
il voto del Coordinatore Regionale.
11 Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere trasmesse a
cura del coordinatore regionale al CoLAP Nazionale entro 15 giorni
dalla loro assunzione. Divengono esecutive nei successivi 15
giorni in assenza di osservazioni da parte del CoLAP Nazionale.
12 La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni
consecutive comporta decadenza dalla carica.
Art. 9
IL COORDINATORE REGIONALE
1 Il Coordinatore Regionale è eletto dall’Assemblea degli
Associati. Egli rappresenta il CoLAP nei confronti dei terzi
nell’ambito della Regione di appartenenza
2 Per essere eletto Coordinatore Regionale è necessario la
formalizzazione della candidatura almeno 15 giorni prima della
data dell’Assemblea. Le candidature presentate vengono portate a
conoscenza di tutti gli Associati. Valgono per il resto le norme
stabilite per il Comitato esecutivo.
3 Per assumere validità la nomina del coordinatore regionale deve
essere ratificata dal CoLAP Nazionale, il quale si deve esprimere
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 10
I libri sociali del Coordinamento Regionale sono il Libro Soci ed
il Libro Verbali che verranno tenuti e custoditi dal Coordinatore
Regionale, previa loro siglatura da parte dello stesso al primo
uso.
Art. 11
CARICHE ASSOCIATIVE
E COMUNICAZIONI
1 Le cariche di cui gli articoli 6 hanno la durata di tre anni.
2 Le comunicazioni di cui gli articoli 7, 8 e 9 sono valide anche
se inviate per e-mail, con richiesta di ricvuta, all’indirizzo
delle Associazioni aderenti. e dei Coordinatori per quanto di
pertinenza
Art. 12
Per quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide
le norme di legge
Art. 13
NORME TRANSITORIE
Le cariche in essere al momento dell’adozione del presente
Regolamento vengono confermate per il primo triennio; Il Comitato
dei Probiviri verrà nominato non appena la Regione avrà
specificato le direttive di competenza e comunque non oltre i
prossimi 3 mesi.
Il Comitato Esecutivo è delegato a mettere in essere quanto
necessario all’attuazione del presente regolamento che verrà
registrato all’Ufficio Atti Privati.
Firenze 28/11/2003
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LE
ASSOCIAZIONI COLAP |
Le
associazioni toscane che aderiscono al Comitato per le
Libere Professioni
le
associazioni |
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