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TESTO DEL DDL IN
MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI
Testo presentato dal Ministro Mastella.
Art, 1.
(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle
professioni intellettuali e delle rispettive forme
organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente
legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti
dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'Università e della
ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro delle politiche giovanili e dello sport nonché con il
Ministro competente per il singolo settore e in particolare con
il Ministro della salute per le materie di sua competenza,
sentiti gli ordini professionali interessati, il Consiglio
Nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla
ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti
legislativi ed i regolamenti sono comunque emanati,
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti
correttivi e integrativi con le modalità di cui al comma 3, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella
presente legge.
4. Per l'adozione delle norme di attuazione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nonché di quelle volte a
coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo
è autorizzato ad emanare regolamenti anche ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con le modalità di cui al comma 3.
5. Per la disciplina delle professioni da parte delle regioni,
anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge sono
norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle
disposizioni legislative concernenti singoli ordinamenti di
categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.
Art. 2.
(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni
intellettuali).
1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina le
modalità generali di accesso e di esercizio, con le
diversificazioni necessario in rapporto alla specificità delle
singole tipologie di attività
professionali e di utenze, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, fatti salvi i crìteri riguardanti le
professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto
comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non
per specifiche eccezioni concernenti le attività professionali
caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche; prevedere
che l'esercizio sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza
di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma
individuale o associata, o In forma societaria a norma dell'art.
8; prevedere per quali professioni l'esercizio sia compatibile
con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove
sussista la compatibilita, apposite garanzie per l'autonomia e
l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista;
prevedere, se ['abilitazione professionale costituisce requisito
per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato,
l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo;
e) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercìzio
della professione, un'adeguata tutela del cliente e degli
interessi pubblici eventualmente connessi all'esercizio della
professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta
e personale responsabilità del professionista nell'adempimento
della prestazione professionale e per il risarcimento del danno
ingiusto eventualmente derivante dalla prestazione, anche
attraverso l'istituzione di un organismo pubblico cui demandare
funzioni di coordinamento di tali attività;
d) garantire la libertà di scelta da parte del cliente, nel
rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della
concorrenza;
e) consentire la pubblicità relativamente ai titoli e alle
specializzazioni professionali, alle caratteristiche del
servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle
prestazioni; stabilire che la pubblicità abbia carattere
informativo, non ingannevole, comunque rispettosa della
credibilità dell'esercizio professionale, salvo la
responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali
prescrizioni;
f) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia fissato
con determinazione consensuale delle parti, garantendo il
diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di
determinazione;
g) prevedere un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile del singolo professionista ovvero della società
professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio
dell'attività professionale, ai fini dell'effettivo risarcimento
del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti
professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le
associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni
generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo
contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l'obbligo
per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di
assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa
stipulata e il relativo massimale;
h) introdurre, per la corretta informazione del cliente e per
tutelarne I' affidamento, l'obbligo per il professionista di
specificare la situazione aggiornata del proprio stato con
riferimento all'appartenenza ad ordini o ad associazioni.
Alt. 3.
(Principi e crìterì specifici per l'accesso alle professioni
intellettuali di interesse generale).
1. In attuazione dell'ari 33, comma 5, della Costituzione,
dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega,
il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni
Intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alle
singole tipologie:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata,
secondo modalità che garantiscano l'effettiva acquisizione dei
fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, da
svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto;
riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto
del tirocinante all'attività dello studio professionale ed
escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di
contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali;
prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a
carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o
organizzati dai rispettivi ordini professionali o dalle
università nonché la possibilità di effettuare parzialmente il
tirocinio all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli
studi necessari per il conseguimento del titolo professionale,
garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici,
pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle
professioni il cui esercizio può incidere su diritti
costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali
meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e
proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o
del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica,
in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su
base nazionale e la verifica del possesso delle competenze
tecniche necessario, tenendo conto della specificità delle
singole professioni;
prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo
regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica,
limitando a meno della metà la presenza di mèmbri effettivi e
supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi
designati; individuare le modalità che assicurino la terzietà
dei commissari e l'oggettìvità delle valutazioni;
e) individuare le attività riservate a determinate categorie
professionali fra quelle considerate nel presente articolo
secondo il principio che la riserva in esclusiva dev'essere
giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di
tutela degli utenti.
Alt. 4.
(Prìncipi e criterì concernenti gli ordini per le professioni
intellettuali di interesse generale),
1, Nell'attuazione della delega il Governo provvede a
individuare le attività professionali da regolamentare e a
disciplinarne l'organizzazione in ordini professionali sulla
base dei seguenti principi e criterì direttivi:
a) prevedere la riorganizzazione degli ordini e degli albi degli
iscritti purché attivi nel mercato de! lavoro, con la
possibilità di accorpamenti in relazione a categorie
professionali analoghe ;
prevedere che ad essi spetti, secondo gli ordinamenti di
categoria, la tenuta degli albi, la disciplina degli iscritti,
dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, e la tutela
degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle
professioni;
b) prevedere l'articolazione degli ordini in organi nazionali e
territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto
conto delle specificità delle singole professioni, ferma
restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio
nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento
di funzioni pubbliche;
e) attribuire agli ordini professionali compiti di tutela degli
utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli
iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia
patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, sotto la
vigilanza del Ministero competente;
d) disciplinare la composizione e gli organi degli ordini, i
meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e
l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a
garantire la trasparenza delle procedure e la tutela delle
minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza, la durata temporanea delle cariche
e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di
dieci anni;
e) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti,
dei contributi determinati dagli ordini, nazionali e
territoriali, nella misura necessaria all'espletamento dell'
attività ad essi rispettivamente demandate; prevedere
l'attribuzione agli ordini nazionali della determinazione della
misura de! contributo da corrìspondersi dall'ordine territoriale
in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità dì
riscossione;
f) prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di
indirizzo e di coordinamento degli organi territoriali nonché di
vigilanza sugli stessi, in particolare sulle relative elezioni,
e il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia
degli organi territoriali purché ricorra un rilevante interesse
pubblico e previa diffida;
g) demandare agli ordini nazionali l'adozione dei codici
deontologici, la promozione della qualità delle prestazioni e la
completa informazione del pubblico in materia di prestazioni
professionali anche mediante diffusione delle relative norme
tecniche in modo da realizzare il
diritto dell'utente ad una prestazione qualitativamente
adeguata, sia pure in rapporto alle difficoltà della stessa;
h) demandare agii ordini nazionali la designazione dei
rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi
nazionali o internazionali e la formulazione di pareri richiesti
dalle pubbliche amministrazioni; demandare agli organi
Eemtoriaìi la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni locali o su materia di interesse locale;
i) demandare agli organi territoriali fa tenuta aggiornata degli
albi locali e la verifica periodica della permanenza dei
requisiti di iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio
della professione e sul rispetto delle regole deontologiche;
I) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e
territoriali la formazione tecnico-professionale dei propri
iscritti, l'aggiornamento, la promozione di modelli
organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico del contesto
socio-economico e t' adozione di iniziative rivolte ad
agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella
professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio
economico, l'erogazione di contributi per ['iniziale avvio e II
rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art, 2 lett.
g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi
professionali di giovani non in grado di individuare il
professionista per H praticantato e l'organizzazione di corsi
integrativi; prevedere ta destinazione di un'apprezzabile parte
del patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche
istituendo fondazioni finalizzate;
m) prevedere, in casi di particolare gravita o di reiterata
violazione di legge, il potere del Ministro competente di
sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli
ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei
ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini nazionali.
Art.5.
(Principi e crìterì in materia di codice deontologico e potere
disciplinare).
1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento
all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere
disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno
degli ordini nazionali, di un codice deontologico avente queste
finalità : garantire la libera scelta da parte dell'utente e il
suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria
prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui
contenuti e le modalità di esercìzio della professione e su
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;
tutelare l'interesse pubblico a! corretto
esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque
coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della
professione;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia
esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli
organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata
rappresentatività, imparzialità ed indipendenza, composti non
soltanto da professionisti iscritti nei relativo albo; prevedere
che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni
disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è
iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire
commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la
competenza territoriale a conoscere del procedimento
disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercìzio
dell'azione disciplinare e per la celerò conclusione dei
procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio,
del diritto di difesa e del giusto procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali o
innanzi alla giurisdizione di appello o comunque innanzi ad
organi di secondo grado e l'esperibilità del successivo ricorso
per cassazione;
e) prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del
Ministro competente alla vigilanza o di suo delegato nonché
l'esercizio, in via sostitutiva per i casi di inerzia,
dell'azione disciplinare da parte del predetto Ministro o de)
pubblico ministero se non titolare dell'azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari ne! mancato rispetto
delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento
della formazione professionale, nei comportamenti
pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al
decoro della professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione
correlata alla gravita e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè
dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere
che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli
effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui
professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in
cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società
costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse,
attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra
quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità
per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere
ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.
Art.6
(Princìpi e criteri in materia di testi unici di riordino delle
professioni intellettuali di interesse generale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità
previste dall'articolo 1, testi unici di 6
riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai
princìpi e criteri direttivi della presente legge, nonché ai
seguenti:
a) riordinare le attività delle singole professioni, tenendo
conto della compatibilita con la circolazione dei titoli di
studio necessari per l'esercizio delle professioni nell'ambito
dell'Unione Europea e nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia;
b) perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se
compatibile con le specificità delle singole professioni;
e) accertare la vigenza attuale delle sìngole norme, indicando
quelle abrogate, anche implicitamente per incompatibilità, da
successive disposizioni e quelle che pur non inserite nel testo
unico restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle
disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
d) procedere al coordinamento del testo delle norme vigenti,
apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche
necessario per garantire la coerenza logica e sistematica della
disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo.
2. Per consentire una contestuale compilazione delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una
medesima professione, il Governo è autorizzato, nell'adozione
dei testi unici ricognitivì di cui al comma 1, ad inserire nel
medesimo testo unico, con adeguata evìdenziazione, le norme sia
legislative sia regolamentari vìgenti per ciascuna professione.
Art.7
(Princìpi e criteri in materia dì associazioni professionali
riconosciute).
1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a
riconoscere le associazioni di esercenti le professioni, ai fini
di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di
favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi;
a) garantire la libertà di costituire associazioni tra
professionisti anche da parte di iscritti ad albi o non
esercenti la medesima attività, aventi natura privatistica e
senza fini di lucro, con II limite che, nel caso di professioni
regolamentate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo
albo;
b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta
alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera
concorrenza;
e) prevedere l'iscrizione in apposito registro presso il
Ministero della giustizia delle associazioni tra professionisti
ampiamente diffuse sul territorio la cui attività possa incidere
su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per
il loro radicamento nel tessuto socio¬economico, comportino
l'esigenza di tutelare la collettività degli utenti;prevedere
che la registrazione sia disposta dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro competente per materia e con quello
per lo sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e gii Ordini eventualmente
interessati;
d) prevedere che i relativi statuti e clausole assoclative
garantiscano la precisa identificazione delle attività
professionali cui l'associazione si riferisce,la
rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli
assetti organizzativi e !' attività dei relativi organi, la
dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di
princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato
dall'associazione, idonee forme assicurative per la
responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della
professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica
adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità
dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione
professionale, la costante verifica di professionalità per gli
iscritti e il relativo aggiornamento in base all'evoluzione
economica e del mercato, l'effettiva applicazione del codice
etico;
e) prevedere che le associazioni registrate possano rilasciare
attestati di competenza riguardanti la qualificazione
professionale, tecnico-scientifica e le relative
specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti
da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite
temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e
dati concernenti la professionalità e le relative
specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso
dell'associazione;
f) prevedere modalità idonee ad escludere incertezze in ordine
alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini
professionali ed alle associazioni di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del
Ministro della giustìzia, il controllo sul costante possesso dei
requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione
e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli
attestati di cui alla lett. e),
Art. 8
(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)
1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina
l'esercizio della professione anche in forma societaria nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema
ordinistico possano essere
esercitate in forma societaria avente ad oggetto esclusivo
l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale
società come tipo autonomo e distinto dalie società previste dal
codice civile;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto
professionisti iscritti in albi nonché cittadini degli Stati
dell'Unione Europea purché in possesso del titolo abilitante
ovvero, ad eccezione delle attività riservate, soggetti non
professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una
partecipazione minoritaria;
e) disciplinare la ragione sociale della società a tutela
dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della
società negli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società
possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti
per l'esercizio della prestazione professionale richiesta,
designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale
designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato
per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione
certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia
incompatibile con la partecipazione ad altra società tra
professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio
che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento
definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e
diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere
le attività necessario a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti
all'osservanza del codice deontologico dei proprio ordine
professionale;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime
disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività
diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di
incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in
quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con
modalità tali da coordinare le norme sostanziali e
procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità,
anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi
alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione
della società da uno degli albi nel quali la società sia
iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo a!bo;prevedere
che restino salve le disposizioni in materia di società di
ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in
attuazione delle direttive comunitarie, In particolare
dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che
dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il
socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la
lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società,
ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e
illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando
il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente
collegabile alle direttive
impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali
sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività
professionale possano intervenire nel procedimento civile
instaurato contro la società e possano impugnare la decisione
pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche
nei loro confronti.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e II regime di
funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione
dell'oggetto anche con riferimento alla società
multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione
sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un
professionista non più esercente, regolando i limiti di tale
uso;
stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra
società monoprofessionalì e società multiprofessionall, e
prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del
professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le
condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e
di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci
non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le
cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere
diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte
o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale
non sia sottoposta alle norme in materia dì fallimento.
5. Eventuali disposizioni necessario ai fini del coordinamento
tra le norme emanate sulla base dei principi del presente
articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi
del comma 4 dell'articolo 1.
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